Scenario normativo
Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 - Suppl. Ordinario n. 45
Il D.Lgs. 209/2024, c.d. Correttivo al Codice Appalti, introduce importanti modifiche agli istituti che regolano il settore con l’obiettivo di risolvere le criticità operative riscontrate nella prima fase di attuazione della normativa.
Il provvedimento è entrato in vigore il 31 dicembre 2024.
DigitalPA offre alle S.A. e agli enti concedenti una piattaforma di e-procurement certificata, completa e già in linea con il Correttivo Appalti 2025 per ottemperare alle disposizioni di legge in modo tempestivo e accurato, ottimizzando allo stesso tempo la gestione degli acquisti pubblici.
Tra le nuove disposizioni contenute nel Correttivo al Codice Appalti, segnaliamo:
RUP – il Responsabile Unico di Progetto acquisisce la facoltà di delegare “lo svolgimento di mere operazioni esecutive” al personale della S.A., incluso l’accesso alle PAD per la gestione dei flussi informativi in interoperabilità. In caso di accertata carenza di organico, la S.A. potrà inoltre nominare il RUP tra i dipendenti di altre PA.
Principio di rotazione – viene sostituito il testo del co. 4, relativo a uno dei casi in cui è possibile derogare alla rotazione. Le S.A. potranno invitare o aggiudicare l’affidamento al contraente uscente in casi motivati, dopo aver verificato l’accurata esecuzione del contratto e la qualità della prestazione resa.
Revisione dei prezzi - Il nuovo Allegato II.2-bis e le modifiche apportate all’art.60 del Codice intervengono sull’istituto della revisione dei prezzi. Per calcolare le clausole di revisione, che “si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva”, sono stati elaborati nuovi indici sintetici, contenuti nel suddetto Allegato II.2-bis.
Qualificazione delle Stazioni Appaltanti - a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Correttivo introduce requisiti più specifici per l’esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture superiori al proprio livello di qualificazione, dettagliati nelle nuove tabelle C-bis (lavori) e C-ter (servizi e forniture). È inoltre richiesto alle S.A. di monitorare l’efficienza nello svolgimento delle procedure.
Digitalizzazione e interoperabilità - in caso di malfunzionamento del FVOE o delle PAD/banche dati/sistemi di interoperabilità, è possibile procedere all’aggiudicazione se l’offerente fornisce un’autocertificazione. Resta comunque obbligatorio completare le verifiche sul possesso dei requisiti.
Viene inoltre dettagliato il ruolo di AgID nel definire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle PAD.
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Nuovo Codice Appalti 2023
Dal 1° luglio 2023 le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) hanno acquisito efficacia per le nuove procedure di gara.
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Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 - Codice dei Contratti Pubblici
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12
Introduzione dei principi generali: nel Titolo I vengono enunciati per la prima volta una serie di principi privi di carattere dispositivo, che verranno tuttavia impiegati come metro di giudizio per valutare l’operato dei funzionari pubblici, come il principio del risultato e il principio della fiducia.
Digitalizzazione degli appalti: attraverso l’"ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” delineato negli artt. 19-36, ogni fase del ciclo di vita dei contratti pubblici sarà digitalizzato e confluirà sulla BDNCP, grazie all’interoperabilità con le piattaforme telematiche delle S.A e con il FVOE.
Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: la qualificazione (art. 62 e 63) è obbligatoria dal 1° luglio 2023 per gestire una gara superiore ai 500 mila euro di lavori o alle soglie dell’affidamento diretto per i beni e servizi. Le Stazioni Appaltanti devono pertanto iscriversi all’AUSA e certificare il proprio livello di qualificazione per lavori, servizi e forniture.
Esclusione delle offerte anormalmente basse: per le procedure sotto soglia al minor prezzo, le Stazioni Appaltanti devono indicare le modalità di esclusione delle offerte anomale (art. 54), ovvero il metodo di calcolo utilizzato per la soglia di anomalia, selezionandolo tra i 3 indicati nell’allegato II.2.
Procedure sotto soglia: confermate le modifiche già presenti nella normativa emergenziale post-pandemica (DL 76/2020, DL 77/2021, L. 108/2021), nella quale sono state aumentate le soglie per l’affidamento diretto e introdotte le procedure negoziate fino al raggiungimento delle soglie comunitarie (art. 14).
Responsabile Unico di Progetto: il RUP diventa responsabile dell’intervento pubblico nel suo complesso, con il compito di dirigere le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione per ogni procedura soggetta al Codice, in attuazione del principio del risultato (art. 15 e allegato I.2).
Subappalto: è consentito il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. subappalto a cascata, a meno che negli atti di gara siano previste limitazioni motivate (art. 119).
Appalto integrato: le Stazioni Appaltanti hanno nuovamente facoltà di gestire una procedura avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato (art. 44). Sono esclusi gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Decreto Legge 32/2019 Sblocca Cantieri
Il Decreto Legge 32/2019, c.d. “Sblocca Cantieri”, è stato approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18/04/2019.
Di seguito, le principali modifiche al D.Lgs. 50/2016:
- I Comuni non capoluogo di provincia possono ora procedere direttamente all’acquisizione di beni, servizi e lavori, senza ricorrere ad una centrale di committenza.
- Per l’affidamento dei lavori sottosoglia (art. 36, D.Lgs. 50/2016), il DL n. 32 innalza la soglia per la procedura negoziata previa consultazione di almeno 3 operatori economici da € 150.000 a € 200.000. Al di sopra di questa soglia, i lavori potranno essere affidati soltanto tramite procedura aperta.
- Il criterio di aggiudicazione standard per le procedure sotto soglia è quello del minor prezzo, mentre l’eventuale scelta di utilizzare il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere giustificata nei documenti di gara.
- Per i contratti sotto soglia, le stazioni appaltanti possono ora decidere, se previsto nel bando, di posporre la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti ad una fase successiva rispetto all’apertura delle offerte; la verifica potrà quindi essere effettuata direttamente sul migliore offerente e, a campione, sugli altri partecipanti, ma non necessariamente su tutti i concorrenti.
- Nel caso di procedure con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, D.Lgs. 50/2016), è stato abrogato il limite di punteggio massimo del 30% sull’offerta economica.
- Non sono più 5 i metodi di calcolo dell’anomalia per le gare al minor prezzo: l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 è stato modificato con la previsione di due sole formule per il calcolo della soglia di anomalia, da applicarsi in casi diversi in base al numero di offerte ammesse:
- Formula A per le procedure con offerte ammesse pari o superiori a 15;
- Formula B per le gare con almeno 5 e meno di 15 offerte ammesse.
- Sempre all’art. 97, è ora previsto l’obbligo di escludere automaticamente le offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10.
- È previsto il completo superamento delle Linee Guida ANAC e dei decreti attuativi, che saranno sostituiti da un regolamento unico (ancora da emanare).
DigitalPA ha tempestivamente adeguato il software Acquisti Telematici in conformità al disposto normativo.
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VALIDO FINO AL 30 GIUGNO 2023
Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Convertito con Legge 108/2021, noto come "Semplificazioni bis")
Il Decreto Legge 77/2021, c.d. “Semplificazioni bis”, è stato convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30/07/2021.
Di seguito, le principali modifiche valide fino al 30 giugno 2023:
Nel testo della Legge si prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 (dette Soglie Comunitarie), secondo le seguenti modalità:
- Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;
- Procedura negoziata, senza bando (di cui all’art. 63), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’art.35. Ciò nel pieno rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Gli operatori economici devono essere individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- Procedura negoziata, senza bando (di cui all’art. 63) per i lavori così disciplinata:
- consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35.
Sarà quindi possibile, per i lavori, fare procedure negoziate fino a 5 milioni di euro.