
Qualificazione delle Stazioni Appaltanti 2025 per la fase esecutiva: cosa cambia con il Correttivo al Codice Appalti
07 Aprile 2025
Come anticipato a novembre, il c.d. Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 209/2024) ha confermato l’introduzione di requisiti specifici di qualificazione delle Stazioni Appaltanti per l’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Tutte e tre le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle procedure sono ora assoggettate al sistema di qualificazione.
In questi primi mesi dell’anno, DigitalPA ha intensificato l’attività formativa sulla fase di esecuzione per permettere alle Stazioni Appaltanti di affrontare con sicurezza sia i compiti del RUP e del DEC che le comunicazioni verso i sistemi nazionali ANAC, aggiornate alle nuove disposizioni normative.
Approfondiamo insieme che cosa comportano sul piano operativo le modifiche del Correttivo agli artt. 62-63 del D.Lgs. 36/2023 e all’Allegato II.4, e quali sono gli strumenti più efficaci per orchestrare le attività relative all’esecuzione contrattuale.
Da quando è obbligatorio qualificarsi per l’esecuzione dei contratti?
Il Correttivo ha confermato la data del 1° gennaio 2025 per la partenza dell’obbligo di qualificazione per la fase di esecuzione contrattuale.
Nelle disposizioni transitorie, contenute nell’art. 88 del D.Lgs. 2029/2024 (che modifica l’Allegato II.4 del Codice), viene indicato il 28 febbraio 2025 come data ultima per eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, purché la S.A. sia iscritta all’AUSA e disponga di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
Cosa devono fare le Stazioni Appaltanti per eseguire i contratti?
Stazioni Appaltanti qualificate per la progettazione e l’affidamento
Per le S.A. già qualificate per la progettazione e l’affidamento, la qualificazione per l’esecuzione è richiesta per i contratti di importo superiore al proprio livello di qualificazione, ed è subordinata all’assolvimento dei requisiti dettagliati nelle tabelle C-bis (lavori) e C-ter (servizi e forniture) contenute nell’Allegato II.4, così come modificato dal Correttivo.
Stazioni Appaltanti non qualificate
Per eseguire i contratti superiori alle soglie per le quali è prevista la qualificazione, le S.A. non qualificate devono:
- Essere iscritte all’AUSA e avere in organico una figura tecnica che possa svolgere la funzione di RUP
- Soddisfare i requisiti per i diversi livelli di qualificazione di cui alle tabelle C-bis e C-ter precedentemente menzionate
Novità Correttivo 2025: monitoraggio ANAC sull’efficienza delle procedure
Con il Correttivo, Le Stazioni Appaltanti qualificate hanno ora l’obbligo di monitorare ogni 6 mesi, a partire dal 1° gennaio 2025, “l’efficienza decisionale” nello svolgimento delle procedure.
L’adempimento consiste in una verifica del tempo medio che intercorre tra la data di presentazione delle offerte, indicata nel bando di gara, e la data di stipula del contratto.
Le S.A. devono verificare che il tempo medio tra presentazione delle offerte e stipula non superi i 160 giorni.
In caso contrario, subentra l’obbligo di comunicare ad ANAC un piano di riorganizzazione.
Sia la mancata comunicazione dei dati di monitoraggio che la mancata adozione delle misure per ridurre il tempo medio costituiscono una “grave violazione” ai sensi dell’art. 63, co. 11 del Codice Appalti.
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Monito ANAC Delibera 6/2025: le S.A. non qualificate non possono gestire le gare
In una recente delibera, ANAC ha ribadito l’importanza della qualificazione delle Stazioni Appaltanti, contestando a un ente locale la gestione autonoma di una gara d’appalto da 684.058 euro, e quindi superiore alle soglie di qualificazione, senza il necessario requisito.
L’assenza di qualificazione si configura come grave irregolarità, che dovrebbe portare all’annullamento della procedura e una maggiore attenzione all’applicazione della normativa.
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