Correttivo Codice Appalti 2025: tutte le novità per Stazioni Appaltanti e operatori economici
03 Gennaio 2025
Il panorama normativo degli appalti pubblici si arricchisce di una nuova pietra miliare con il Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 209/2024, “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”).
Le nuove disposizioni del decreto correttivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale SG n. 305 del 31 dicembre 2024, sono entrate ufficialmente in vigore lo stesso giorno di pubblicazione.
Il percorso di approvazione, che ha coinvolto la Conferenza Unificata, il Consiglio di Stato, le Commissioni Parlamentari e ben 94 stakeholder pubblici e privati, ha avuto un’accelerazione decisiva per rispettare gli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e completare le milestone previste dalla Riforma 1.10 (Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni).
Questo intervento normativo risponde all’esigenza di risolvere criticità riscontrate nella fase iniziale di applicazione del Codice, integrando e chiarendo disposizioni fondamentali per una maggiore efficienza delle procedure.
Quali sono le principali aree di intervento del Correttivo e come influenzeranno le procedure per le Stazioni Appaltanti e gli operatori economici? Scopriamolo insieme.
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I punti principali oggetto di intervento del Correttivo Appalti 2025
Di seguito riportiamo una sintesi delle novità più importanti volte a ottimizzare l’attuazione dell’impianto normativo del D.Lgs. 36/2023.
Requisiti per l’esecuzione contrattuale - a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Correttivo introduce una serie di requisiti per l’esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture superiori al proprio livello di qualificazione, dettagliati nelle nuove tabelle C-bis (lavori) e C-ter (servizi e forniture).
Monitoraggio dell’efficienza di svolgimento delle procedure – dal 2025, le S.A. dovranno monitorare a cadenza semestrale il tempo medio che intercorre tra la data di presentazione delle offerte (per la quale fa fede il bando di gara) e la data di stipula del contratto. In caso di tempistiche superiori a 160 gg, dovranno comunicare ad ANAC le misure di riorganizzazione.
Più incentivi alla formazione – viene consentito anche a soggetti privati a scopo di lucro di erogare corsi volti alla professionalizzazione delle stazioni appaltanti, con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa.
Approfondisci i requisiti di qualificazione per la fase esecutiva >>
Fascicolo virtuale dell’operatore economico – in caso di malfunzionamento del FVOE o delle PAD/banche dati/sistemi di interoperabilità, è possibile procedere all’aggiudicazione se l’offerente fornisce un’autocertificazione. Resta comunque obbligatorio completare le verifiche sul possesso dei requisiti.
Regole di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) – AgID è chiamata a chiarire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme digitali di e-procurement, di intesa con ANAC, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e ACN.
Suddivisione dei compiti tra RUP e personale della S.A. per il caricamento dei dati sulla BDNCP.
Obbligo di BIM – il Correttivo innalza a 2 milioni di euro la soglia dalla quale scatta l’obbligo di progettazione digitale con metodologia BIM. Inoltre l’importo non verrà più calcolato a base di gara, ma in base a una “stima del costo presunto”.
L’articolo 75 del Correttivo modifica l’Allegato I.2, relativo alle attività del RUP:
- Il Responsabile Unico del Procedimento può ora essere scelto anche tra il personale non di ruolo e, in caso di carenza di organico, può essere nominato tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
- Ha la facoltà di delegare attività operative al personale della S.A., della centrale di committenza o dei soggetti aggregatori, incluso l’accesso alle piattaforme digitali per le comunicazioni alla BDNCP ANAC
Nuovi obblighi e tempistiche:
- Il RUP deve rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore
- Viene definito quando il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere una figura distinta dal RUP, nei casi previsti dall’art. 32 dell'Allegato II.14 Nel caso di acquisti gestiti da moduli associativi o consortili, la nomina del RUP e dei responsabili di fase spetta esclusivamente all'organismo associativo o consortile.
Nel caso di acquisti gestiti da moduli associativi o consortili, la nomina del RUP e dei responsabili di fase spetta esclusivamente all'organismo associativo o consortile.
La disciplina dell’esecuzione dei contratti di appalto, considerata dagli stakeholder troppo sintetica e poco integrata con la giurisprudenza, è stata oggetto di interventi chiarificatori volti a risolvere criticità già note.
Gli interventi principali riguardano:
Premialità e penali
- Rafforzate le premialità per operatori economici che dimostrano efficienza, prevedendo l’obbligo di inserire criteri premiali nelle gare per chi abbia ottenuto riconoscimenti in contratti analoghi negli ultimi cinque anni (art. 126).
- Le penali elevate (≥2% del valore contrattuale) sono ora considerate un illecito professionale grave (art. 98, c. 3, lett. c).
Gestione delle varianti
- Tipizzate le circostanze che consentono l’adozione di varianti e chiarite le modifiche esecutive che non richiedono il ricorso a varianti (art. 120).
Accordo di collaborazione
- Introdotta una disciplina generale per questo strumento, già usato nella prassi per coordinare i rapporti tra appaltatori, subappaltatori, fornitori e, in alcuni casi, pubbliche amministrazioni.
- L’accordo promuove la responsabilizzazione delle parti rispetto a tempi, costi e adempimenti, e include premialità e penali. Favorisce anche il coinvolgimento delle PMI sulla base del criterio di prossimità.
Il comma 4 dell’art. 49 del Codice, “Principio di rotazione degli affidamenti”, è sostituito dal seguente: “In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.
In sostanza, se prima il Codice prevedeva la deroga al principio di rotazione nel caso coesistessero tre condizioni specifiche (struttura del mercato, assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto), con il Correttivo viene data maggiore discrezionalità nel valutare l’accuratezza dell’esecuzione del contratto, insieme alla qualità della prestazione.
Il Correttivo al Codice Appalti chiarisce ai contratti pubblici, introducendo criteri specifici per i servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici e intellettuali. Le principali novità riguardano:
Criteri di aggiudicazione per contratti pari o superiori a 140.000 euro
- L’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sul miglior rapporto qualità/prezzo.
- Il 65% dell’importo a base di gara è definito come prezzo fisso, non ribassabile, per garantire l’equo compenso.
- Sul restante 35%, sono consentiti ribassi, ma con un tetto massimo del 30% per il punteggio economico, così da valorizzare la qualità tecnica dell’offerta.
- Si applicano norme per verificare ed escludere automaticamente offerte anomale che violano i principi dell’equo compenso.
Contratti sotto i 140.000 euro
Per affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura con importi inferiori a questa soglia, è consentita una riduzione dei compensi fino a un massimo del 20%.
La disciplina dei consorzi, che consente alle PMI di aggregarsi e poter competere con grandi realtà per appalti pubblici complessi, rappresenta uno dei punti con il maggior numero di contributi da parte degli stakeholder.
Sono infatti emerse numerose criticità di applicazione dell’istituto, tra cui la necessità di chiarimenti sul "cumulo alla rinfusa" e incertezze sull'attestazione dei requisiti generali e speciali per consorzi e consorziate.
Tra le soluzioni proposte dal Correttivo, vi sono:
- I consorzi stabili, definiti “consorzi non necessari”, possono utilizzare i requisiti di tutte le consorziate (esecutrici e non) per partecipare alle gare e ottenere l'attestazione di qualificazione
- L'utilizzo dei requisiti di un'impresa non designata per l'esecuzione deve avvenire tramite avvalimento (art. 104)
- I consorzi di cooperative e artigiani devono indicare nell'offerta per quali consorziati concorrono
Viene inoltre confermato il divieto per un'impresa di partecipare a più di un consorzio stabile.
Il nuovo Allegato II.2-bis e le modifiche apportate all’art.60 del Codice intervengono sull’istituto della revisione dei prezzi, una delle novità principali introdotte dal D.Lgs. 36/2023.
Tali clausole “si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva”, e determinano:
- una variazione del costo dell’opera (in aumento o diminuzione) superiore al 3% dell’importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire
- una variazione del costo della fornitura o del servizio (in aumento o diminuzione) superiore al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire
Le clausole di revisione prezzi riguardano esclusivamente le prestazioni previste dal contratto: per calcolarle, sono stati elaborati nuovi indici sintetici più specifici, basati su categorie omogenee di lavorazioni (TOL) per i lavori pubblici e su categorie già definite (CPV) per i servizi e le forniture.
Tra le principali criticità riscontrate nell’attuazione del D.Lgs. 36/2023, emerge la difficoltà delle PMI ad accedere al mercato dei contratti pubblici.
Oltre che sulla disciplina dei consorzi e delle tutele lavoristiche, il legislatore è intervenuto a favore delle piccole e medie imprese con:
- Incentivi alla suddivisione in lotti
- Una quota riservata alle PMI, pari al 20% delle prestazioni, nei contratti di subappalto
- Possibilità di “riservare” la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di determinati contratti sotto soglia alle PMI
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