Principio di rotazione degli affidamenti nel D.Lgs. 36/2023: quando è possibile affidare al fornitore uscente
16 Dicembre 2024
L’articolo 49 del Codice Appalti, dal titolo “Principio di rotazione degli affidamenti”, ha l’obiettivo di incentivare la concorrenza nelle procedure di gara inferiori alle soglie di rilevanza europea.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso il divieto di affidare o aggiudicare un appalto al contraente uscente nel caso abbia come oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi, evitando così rendite di posizione in particolari settori o “corsie preferenziali” con la Stazione Appaltante.
In pratica, il principio garantisce l’alternanza nell’assegnazione degli appalti tra diversi operatori economici – incluse le micro, piccole e medie imprese - favorendo una distribuzione più equa delle opportunità nel mercato degli appalti pubblici.
Il precedente Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016, richiedeva una motivazione esplicita per riaffidare un appalto o reinvitare un operatore economico già vincitore. Con il nuovo Codice Appalti, la disciplina è stata resa più flessibile, prevedendo una serie di possibili deroghe.
Facciamo chiarezza sui 4 casi disciplinati dal Codice in cui è possibile non applicare il principio di rotazione e sui dubbi più frequenti delle Stazioni Appaltanti nell’applicazione concreta di questo istituto.
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Codice Appalti: in quali casi le Stazioni Appaltanti possono derogare al principio di rotazione?
Il D.Lgs. 36/2023 prevede 4 casi specifici in cui non è obbligatoria la rotazione.
1° caso di deroga: Ripartizione degli affidamenti in fasce di importo
ART. 49, CO. 3, D.LGS. 36/2023
Nel caso la S.A. si sia dotata di un regolamento interno che ripartisce gli affidamenti per fascia di importo, può derogare al principio di rotazione per gli affidamenti nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi, se appartengono a differenti fasce di importo - purché venga rispettato il divieto di frazionamento.
Il provvedimento che suddivide i lavori in fasce deve garantire una reale differenziazione tra i lavori. Inoltre, è necessario motivare in modo chiaro la scelta dei criteri utilizzati per definire i valori di riferimento delle fasce. Questi valori possono essere stabiliti tenendo in considerazione, per i lavori, le soglie definite dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori.
2° caso di deroga: Struttura del mercato, assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto
ART. 49, CO. 4, D.LGS. 36/2023
“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto”, è consentita la deroga alla rotazione, purché la S.A. sia in grado di dimostrare che tutti e tre gli elementi siano presenti.
3° caso di deroga: Procedure negoziate senza bando con indagine di mercato aperta a un numero illimitato di operatori economici
ART. 49, CO. 5, D.LGS. 36/2023
Nel caso di procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, co. 1, lettere (c, (d ed (e, è possibile disapplicare la rotazione, nel caso la S.A. abbia condotto l’indagine di mercato senza mettere limiti al numero di operatori economici da invitare alla fase successiva.
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 OE per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 OE, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee
4° caso di deroga: Affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro
ART. 49, CO. 6, D.LGS. 36/2023
Nel caso di affidamenti diretti di importo minimo, il Codice permette alle S.A. di non applicare il principio di rotazione.
È obbligatorio motivare la mancata applicazione del principio di rotazione?
È obbligatorio in uno dei 4 casi elencati, ossia la compresenza delle 3 motivazioni indicate dal Codice al comma 4 dell’art. 49: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto.
In questo caso, la S.A. deve motivare la deroga in maniera accurata e rigorosa negli atti di gara.
Modifiche al principio di rotazione: le proposte del Governo nel Correttivo 2025
L’articolo 12 dello schema di decreto legislativo correttivo all’attuale Codice Appalti sostituisce il comma 4 all’art 49 con il seguente testo:
“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa , il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.”
In sostanza, secondo il Correttivo al Codice parrebbe che l’accurata esecuzione non sarà più un requisito, ma atterrà a una valutazione della Stazione Appaltante.
In continuità con la Delibera ANAC n. 497 del 29 ottobre 2024, anche il Correttivo pone dunque l’accento sull’importanza delle verifiche durante la fase esecutiva dei contratti.
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